Argilla IUS: Il futuro della tradizione notarile | Aggiornamento n.41

Argilla IUS: Il futuro della tradizione notarile | Aggiornamento n.41

Agilla IUS è uno strumento unico, per la compilazione automatica dell'Atto e l'organizzazione dinamica di bozze e clausole pensato per i Notai. Una soluzione OA SISTEMI realizzata grazie ai contenuti qualificati dei due autori, i Notai Domenico Damascelli e Federico Tassinari.

L'opera completa dispone di oltre 21.500 clausole e opzioni, 5.300 commenti d'autore e c.a. 530 testi base afferenti ai volumi Immobiliare, Societario, Famiglia e Successioni.

Ai prestigiosi contenuti autorali, si aggiungono i frequenti aggiornamenti che accrescono costantemente il valore dell’opera!

41 aggiornamenti fino ad oggi!

L’aggiornamento n.41 introduce queste importanti Novità: 

MODELLI

 E' stato inserito il seguente modello immobiliare: 

ALIENAZIONE A SCOPO DI GARANZIA (C.D. PATTO MARCIANO).

Su segnalazione di un utente è stata aggiunta, nelle clausole concernenti le procure provenienti dall'estero, l'opzione relativa alla:

- Legalizzazione mediante "Apostille" elettronica.

Inoltre, i contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati al fine di tenere conto di quanto segue:

NORMATIVA

Art. 6, co 1, d.l. n. 23 del 2020 (c.d. "Decreto liquidità"), convertito dalla l. n. 40 del 2020

Per il periodo temporale compreso tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, non si applicano gli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482 ter, art. 2484, primo comma, n. 4), e 2545 duodecies, cod. civ., norme che prevedono, per le società di capitali, l'obbligo di riduzione del capitale sociale o di dichiarazione dello scioglimento della società ove si verifichino perdite superiori a determinate soglie.

Art. 137 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito dalla l. n. 77 del 2020

Il termine per la redazione e il giuramento della perizia per la rideterminazione dei valori di acquisto:

- dei terreni agricoli o edificabili;

- delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati;

posseduti alla data del 1° luglio 2020 è prorogato al 15 novembre 2020.

Art. 4, comma 1, lett. f), e art. 9, comma 1, lett. a) e d), d.lgs. n. 48 del 2020, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Tali disposizioni stabiliscono, rispettivamente, che:

- sono esclusi dall'applicazione del d.lgs. n. 192 del 2005 i fabbricati dichiarati inagibili o collabenti;

- l'accertamento e la contestazione della mancata allegazione all'atto dell'attestato di prestazione energetica sono svolti dalle Regioni o province autonome competenti a cui l'Agenzia delle Entrate, sulla base di apposite intese, trasmette in via telematica le informazioni rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio, tra quelle acquisite con la registrazione del contratto:

- tra gli elementi obbligatori dell'attestato di prestazione energetica, figura "la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale  sottoscritto  dal  proprietario  dell'immobile o un suo delegato".

Art. 10, comma 1, lett. p), d.l. n. 76 del 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni 2020")

La disposizione introduce l'art. 34 bis d.P.R. n. 380 del 2001 con cui:

- si amplia il novero delle c.d. "tolleranze costruttive", cioè delle difformità del fabbricato rispetto al titolo edilizio abilitativo che non costituiscono violazioni edilizie (commi 1 e 2);

- si favorisce la circolazione dei beni interessati da tali difformità mediante la loro qualificazione come tolleranze attraverso dichiarazioni o attestazioni asseverate rese da tecnico abilitato (comma 3).

Art. 44, commi 1 e 2, d.l. n. 76 del 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni 2020")

quorum dell'assemblea straordinaria delle società per azioni chiuse aventi a oggetto:

- l'aumento del capitale sociale da liberarsi con conferimenti in natura o di crediti;

- l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ.;

sono derogati con riferimento alle riunioni tenute nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto) e il 30 aprile 2021, nel senso che, in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, nonché all'art. 2368, comma 2, e all'art. 2369, comma 3, cod. civ., le suddette deliberazioni possono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, a condizione che all'assemblea stessa partecipi almeno la metà del capitale sociale.

Art. 44, comma 4, d.l. n. 76 del 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni 2020")

L'art. 2441, comma 2, cod. civ. è modificato nel senso che, per l'esercizio del diritto di opzione, deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità descritte al comma 1, primo periodo, della medesima disposizione, o, in mancanza, dall'iscrizione nel competente registro delle imprese.

Art. 71, comma 1, d.l. n. 104 del 2020 (c.d. "Decreto Agosto")

Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'art. 106 d.l. n. 18 del 18, convertito dalla l. n. 27 del 2020 continuano ad applicarsi alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020.

Ulteriori riferimenti a Giurisprudenza, Prassi Amministrativa, Prassi notarile e Dottrina, sono contenuti infine nel file allegato.

 

Tutti gli avvisi di aggiornamento sono disponibili qui.