Pur non brillando per chiarezza espositiva, la recente sentenza n. 920/12 della III Sezione della Cassazione merita commento, vertendo su un tema di indubbio interesse e attualità: l’individuazione dei casi di penale rilevanza delle condotte di sovrafatturazione.
Il provvedimento, pronunciato in sede cautelare nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto l’inserimento in dichiarazione dei redditi di fatture relative alla realizzazione di un sito internet apparentemente gonfiate, segue a strettissimo giro la sentenza – stranamente non richiamata in motivazione – con la quale la stessa Sezione ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000 nei confronti di un soggetto che aveva portato in deduzione costi relativi all’acquisto di carburante sulla scorta di documentazione risultata falsa (Sez. III, n. 912, ud. 1.12.2011 - dep. 13.1.2012).
In entrambi i casi, i giudici di legittimità hanno rigettato la tesi della riconducibilità dei fatti sottoposti alla loro attenzione entro l’alveo dell’art. 3 d.lgs. 74/2000 (rubricato Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), invocata dalle difese per beneficiare della circoscrizione del penalmente rilevante entro i confini segnati dalle soglie quantitative di punibilità contemplate da tale norma e non, invece, dal precedente art. 2 (rubricato Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
Nelle due sentenze la Corte ha infatti chiarito che l’indicazione in dichiarazione, a fini evasivi, di elementi passivi fittizi integra il delitto di cui all’art. 2 non solo laddove venga effettuata utilizzando fatture aventi ad oggetto operazioni (oggettivamente o soggettivamente) inesistenti, ma anche laddove venga effettuata utilizzando fatture che riportano importi superiori a quelli effettivamente corrisposti (nello stesso senso, del resto, la III Sezione si era già espressa nelle pronunce n. 30250/2011 e n. 45060/2010).
Come evidenziato dal Procuratore della Repubblica nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza in esame, sostenere che l’ipotesi della cd. sovrafatturazione non sia sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 2 implica un’errata applicazione della norma definitoria di cui all’art. 1 lett. a) del d.lgs. 74/2000, che recita: “ai fini del presente decreto legislativo, per ‘fatture o altri documenti per operazioni inesistenti’ si intendono le fatture o gli altri documenti contabili aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione soggetti diversi da quelli effettivi”.
Inutile, quindi, a fronte di una sovrafatturazione finalizzata ad evadere, confidare in quella non punibilità sancita dalla diversa norma incriminatrice di cui all’art. 3 d.lgs. 74/2000 per i casi di mancato superamento delle soglie quantitative a fronte di dichiarazioni fraudolente realizzate mediante ‘altri artifici’ (non qualificabili come ‘fatture o altri documenti per operazioni inesistenti’ ai sensi del citato art. 1 lett. a).
Tale principio di diritto è statuito all’unisono dalle sentenze n. 912/12 e n. 920/12.
È peraltro opportuno dare conto anche della concreta applicazione che di tale principio è stata fatta nei due diversi contesti.
Con riferimento alla vicenda oggetto della sentenza n. 912, come si è detto, la Corte ha ravvisato la concreta configurabilità del delitto di cui all’art. 2 e conseguentemente confermato la condanna pronunciata dai giudici d’appello.
Nell’ambito del procedimento cautelare definito con la sentenza n. 920, invece, i giudici di legittimità hanno ritenuto di non poter censurare – trattandosi di valutazione di merito sottratta al loro vaglio – le considerazioni in punto di fatto svolte dal Tribunale (“con motivazione sufficiente e non contraddittoria”) in ordine all’effettiva prestazione dei servizi oggetto delle fatture indicate dagli indagati nella dichiarazione delle imposte; conseguentemente, la Corte ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.i.p.
In particolare, nella motivazione di tale secondo provvedimento la Corte ha rilevato che il Tribunale, pur avendo espresso riserve sulla congruità del compenso corrisposto al professionista rispetto al servizio reso, aveva affermato l’insussistenza di indizi sufficienti a ritenere che fosse stata posta in essere una sovrafatturazione con il fine di costituire elementi passivi fittizi per la società (valutazione di merito, appunto, non censurabile in sede di legittimità, essendo l’ordinanza del Tribunale impugnabile soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dagli artt. 325 e 606 lett. 1 lett. b) c.p.p.).
È in tale snodo argomentativo che riposa il maggior interesse applicativo della pronuncia: per affermare la sussistenza del fumus delicti – e a maggior ragione, sia consentito aggiungere, per affermare la sussistenza del delictum – non basta rilevare l’incongruità del compenso esposto in fattura per il servizio prestato, invocando una sproporzione rispetto ai prezzi di mercato, ma occorre concretamente provare che vi sia stata sovrafatturazione mirata a costituire elementi passivi fittizi con fini evasivi.
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(Sentenza Cassazione penale 13/01/2012, n. 920)