giovedì 23 febbraio 2012
17 gennaio 2012
Correttamente viene esclusa la truffa punibile nella condotta del pubblico dipendente che pur utilizzi in maniera impropria la scheda magnetica rivelatrice dell’attività prestata (c.d. badge) (nella specie, inserendola nell’apposita apparecchiatura in entrata e in uscita in luogo diverso da quello in cui prestava la propria attività lavorativa) allorquando non ne sia derivato un danno economico apprezzabile.
P.A., senza danno economico la timbratura di ''comodo'' e' ok

La Cassazione ha rigettato il ricorso della parte civile [una ASL] avverso la sentenza del Gup di non doversi procedere per il reato di truffa, motivata sull’assenza di un danno economico apprezzabile.

La decisione della Corte, in tal modo, non ha riconosciuto valenza agli argomenti sviluppati dalla parte civile, laddove si evidenziava che il danno economico cagionato all’ente pubblico [definito dal giudicante di merito non apprezzabile sotto il profilo economico] non poteva esaurirsi nell’apprezzabilità economica dei brevissimi periodi di assenza, singolarmente considerati, ma doveva comprendere il vantaggio economico, correlato alla percezione dello stipendio ordinario per le ore rientranti nel periodo contrattuale, nel vantaggio economico connesso alle ore di straordinario risultanti in ragione delle bollature, nel vantaggio economico derivante dalla cura dei propri interessi personali.

L’assertiva sinteticità della motivazione della Cassazione [tra l’altro chiamata a giudicare della congruità della motivazione di una sentenza di non luogo a procedere] non pare cogliere l’esatta lettura interpretativa di quell’orientamento giurisprudenziale [in astratto condivisibile, perché rispettoso dei principi di offensività della condotta: articolo 49 c.p.] che esclude la truffa in presenza di un danno non apprezzabile.

Quest’orientamento giurisprudenziale, infatti, va inteso con molta attenzione, non potendosi limitare la considerazione del danno penalmente significativo al quantum economico corrispondente alla singolo periodo di assenza non giustificata [la somma di denaro indebitamente percepita, che può essere anche modesta], ma dovendosi estendere la disamina anche [tra l’altro] al “pregiudizio funzionale” derivatone per l’ente, in ragione della mancata presenza del dipendente nel presidio lavorativo, rimasto sguarnito della corrispondente unità di lavoro: pregiudizio rilevante matrimonialmente ed anche a livello di immagine (cfr., per utili spunti, Cassazione, Sezione II, 6 ottobre 2006, Buttiglieri).

Per completezza, va anzi ricordato quell’orientamento di rigore secondo cui non escluderebbe e la sussistenza del reato di truffa, sotto il profilo di una pretesa inoffensività della condotta, il fatto che il danno risulti di particolare tenuità, trattandosi di profilo astrattamente rilevante solo nell’ambito del procedimento penale per i reati di competenza del giudice di pace (articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274) e per i reati commessi dal minorenne (articolo 27 del dpr 22 settembre 1988 n. 448) (Cassazione, Sezione II, 22 dicembre 2009, Gulli, che, da queste premesse, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di tentata truffa pronunciata nei confronti di un medico cui era stato contestato di avere attestato sul foglie presenze giornaliero un orario di straordinario più lungo di quello effettivamente prestato, essendo non rilevante il fatto che la divergenza dal reale si fosse risolta in un’ora o poco più).

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(Sentenza Cassazione penale 10/01/2012, n. 212)