Con la sentenza in commento, le Sezioni penali della Corte di Cassazione, hanno avvalorato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è sufficiente la sola occupazione di un edificio invito domino per configurare il reato di cui all’art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici), rendendosi a tal fine necessaria l’invasione dell’edificio stesso.
Nel caso concreto il Supremo Collegio ha infatti assolto l’imputato il quale si era trattenuto in un immobile preso in locazione dal convivente contro la volontà del proprietario, ritenendo carente l’elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 633 c.p. rappresentato dalla condotta invasiva dell’edificio.
Giova ricordare che l’art. 633 c.p. punisce «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto».
I Giudici di legittimità, attenendosi al tenore letterale della disposizione codicistica, hanno invero chiarito che l’elemento materiale del reato in oggetto non si risolve nella mera occupazione di un immobile oltre il periodo autorizzato o contro la volontà del titolare, bensì nella sua invasione.
In particolare quest’ultima condotta si realizza ogniqualvolta un soggetto si introduca in modo abusivo nell’altrui proprietà, senza cioè avere preventivamente ottenuto alcuna autorizzazione dall’avente diritto.
La mera occupazione dell’immobile, invece, sempre conformemente alla lettera del codice, costituisce solo una delle finalità illecite dell’invasione arbitraria, inidonea di per sé a integrare gli estremi del delitto in parola.
Nel caso di specie, l’originaria stipula di un contratto di locazione è stata ritenuta dalla Suprema Corte titolo legittimante l’ingresso nell’abitazione, e come tale sufficiente ad escludere la configurabilità del reato ascritto all’imputato.
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(Sentenza Cassazione penale 21/12/2011, n. 47386)