venerdì 18 maggio 2012
22 febbraio 2012
Fondo non intercluso, passaggio coattivo anche per i privati
La costituzione di una servitu' di passaggio in favore di un fondo non intercluso puo' avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensi' anche ai fini di consentire una piena accessibilita' alla casa di abitazione. Con la sentenza n. 1673 del 2012 la S.C. si sofferma sui presupposti di applicabilita', in tema di diritti reali, dell'art. 1052 c.c.

In tema di servitù di passaggio coattivo, regolano situazioni diverse in fatto le disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 1051, comma 3, c.c., e dell'articolo 1052 c.c., giacché la prima disciplina la domanda di ampliamento della servitù in riferimento ad esigenze del fondo dominante con riguardo alla possibilità concreta di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione, mentre la seconda presuppone l'impossibilità per un fondo di ampliare un accesso alla via pubblica già esistente, e dunque rende possibile da parte del proprietario di tale fondo richiedere la costituzione di un altro passaggio.

Inoltre, sono diversi anche gli ulteriori elementi necessari per l'accoglimento delle rispettive domande, posto che l'articolo 1051, comma 3, c.c. tende a tutelare soltanto l'interesse del fondo dominante, mentre l'articolo 1052 c.c. mira a tutelare un effettivo interesse della collettività, perché il passaggio richiesto può essere concesso dal giudice solo qualora accerti che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.

In termini sintetici, quindi, in materia di servitù di passaggio coattivo, mentre l'art. 1051, comma 3, c.c. disciplina l'ipotesi della necessità di ampliamento di una servitù già esistente, nel caso in cui l'originario tracciato non consenta il transito di veicoli anche a trazione meccanica, l'art. 1052 c.c.. consente l'imposizione di analoga servitù "ex novo", quando il proprietario di un fondo abbia già accesso alla pubblica via, ma esso si riveli insufficiente ai bisogni del fondo stesso, valutati alla luce delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.

Con la sentenza in rassegna è stato, peraltro, ribadito che, ai sensi dell'art. 1052 c.c. - da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale - la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione (v., a tal proposito, anche la recente Cass. n. 2150 del 2009).

Nella pregressa giurisprudenza di legittimità si era specificato che, in tema di servitù coattiva, l'imposizione del passaggio a favore di fondo non intercluso postula, ai sensi dell'art. 1052 c.c., la rispondenza della relativa domanda alle esigenze della agricoltura o dell'industria;tale requisito trascende perciò gli interessi individuali, giustificando l'imposizione coattiva solo se sia rispondente all'interesse generale della produzione, da valutare con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione.

Per utili riferimenti giurisprudenziali cfr. Cass. n. 7000 del 2001; Cass. n. 21597 del 2007 e Cass. n. 12340 del 2008.

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(Sentenza Cassazione civile 03/02/2012, n. 1673)