Certo, i consumatori dovrebbero astrattamente trarre vantaggio da una tale possibilità di pagare gli onorari al ribasso.
In altri termini, tale scelta normativa dovrebbe consentire al consumatore di scegliere tra il professionista di riconosciuto prestigio il cui onorario sarà verosimilmente medio alto e il professionista appena affacciatosi sul mercato dal quale potersi aspettare una tariffa low cost.
Una tale politica legislativa, peraltro, non tiene conto – a nostro avviso – di un fatto. E cioè che il giovane professionista, per poter concorrere con chi ha più prestigio ed esperienza di lui, si potrebbe vedere costretto ad applicare prezzi sempre più bassi con il rischio che le proprie scelte siano antieconomiche.
Il cliente, d’altra parte, perché dovrebbe rinunciare al “grande nome” se non in ragione di un sostanzioso vantaggio economico?
Dunque, i professionisti già in carriera e con una clientela già consolidata possono contare sul loro prestigio così giustificando una parcella medio-alta, mentre i giovani – non potendo più trincerarsi dietro ai minimi tariffari – potrebbero vedersi costretti a praticare prezzi che, nei fatti, non corrispondono al decoro della professione, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 2233 c.c.
In definitiva, l’abolizione delle tariffe professionali a noi sembra possa cagionare un vero e proprio danno ai giovani professionisti che intendono iniziare una professione intellettuale i quali, invero, proponendo ai clienti tariffe low cost ai propri clienti, rischiano di lavorare per la sola sopravvivenza dovendo rinunciare alla loro formazione e, più in generale, all’investimento sulla professione.
Ciò posto, è ovvio che la norma che abolisce le tariffe professionali (art. 7 della bozza del D.L. in commento) potrebbe comportare ulteriori conseguenze sul mercato delle professioni intellettuali.
In primo luogo, non può escludersi che proprio l’inesistenza di un minimo tariffario induca il professionista a vendere la propria assistenza intellettuale a mo’ di veri e propri “pacchetti”, per cui proporsi ad un cliente, magari ad una società, offrendo la propria consulenza in ragione, ad esempio, di una quantità predeterminata dietro un compenso forfetario. Potrebbero, in altri termini, prospettarsi ipotesi del tipo “cento consulenze a soli mille euro!”…
Certo, non può nemmeno escludersi che professionista e cliente convengano preventivamente il compenso sulla base delle tariffe della relativa categoria professionale. Ma, una tale ipotesi, considerata la ratio della legge appare francamente residuale.
Fermo quanto appena detto, una piccola riflessione conclusiva ci sembra debba essere fatta con riguardo alla categoria degli avvocati.
Invero, le politiche degli onorari al ribasso non pare possano francamente salutarsi con favore se solo si pensa, come ha avuto modo di affermare il presidente del Consiglio Nazionale Forense, prof. G. Alpa, che l’attività forense è depositaria del diritto alla difesa e non può confondersi con il commercio.
Che si ritorni, dunque, al senso proprio del termine onorario, per cui il cliente dovrebbe essere onorato di pagare il suo legale per l’attività svolta con passione e professionalità e non, invece, obbligato di pagarlo, magari il meno possibile.
Sullo stesso argomento:
- R. Patimo: " ", il Quotidiadno IPSOA del 17/1/2012.
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