venerdì 18 maggio 2012
17 febbraio 2012
Contrabbando doganale, con l'assoluzione niente confisca obbligatoria
La sentenza che qui si commenta concerne l'obbligatorieta' della confisca ai sensi dell'art. 301 D.P.R. 1973/43 nell'ipotesi di assoluzione per il delitto di cui agli artt. 282 e 295 D.P.R. 1973/43 (ovvero il delitto di contrabbando doganale) in relazione agli artt. 67 e 70 del Testo Unico IVA (D.P.R. 1972/633), dunque con riferimento alla specifica ipotesi di evasione dell'IVA all'importazione: ma con argomentazioni che possono essere estese a tutti i casi di contrabbando doganale.

Secondo la tesi accusatoria l’imputato, cittadino sloveno residente in territorio comunitario, ha introdotto in acque doganali comunitarie un’imbarcazione da diporto di proprietà di una società extracomunitaria di cui il medesimo era socio, utilizzandola per uso privato in regime di piena disponibilità senza adempiere tuttavia all’immissione in libera pratica (attraverso la quale la merce non comunitaria acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria), in tal modo evadendo i diritti di confine per un importo pari a oltre 185.000 euro.

Il Tribunale di Trieste, all’esito del giudizio abbreviato, assolveva l’imputato ritenendo configurabile l’errore sul fatto che costituisce il reato ai sensi dell’art. 47 c.p. siccome l’imputato, che aveva già corrisposto in Slovenia, dove egli era residente, la tassa sui mezzi di navigazione e comunicato per iscritto al competente ufficio delle imposte sloveno che allo scadere del periodo in cui è consentita l’importazione temporanea avrebbe provveduto al pagamento dell’IVA dovuta, giustificatamente aveva ritenuto che la navigazione in acque comunitarie potesse considerarsi lecita.

Con la pronuncia di assoluzione il Tribunale ordinava altresì il dissequestro e la restituzione del natante affermando la prevalenza delle norme contenute negli artt. 323 co. 1 e 324 co. 7 c.p.p. rispetto alla disposizione specifica di cui all’art. 301 D.P.R. 1973/43 (così come modificata dall’art. 11 L. 1991/413) , ai sensi della quale è stabilito che “nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto”.

Avverso tale sentenza, limitatamente alla parte in cui dispone il dissequestro, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello sostenendo, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, che in presenza della materialità oggettiva del fatto di reato deve essere obbligatoriamente disposta la confisca.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del P.G., pur aderendo all’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente secondo il quale “in tema di reati doganali, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria prevista dall'art. 301 del D.P.R. 1973/43, deve essere disposta dal giudice sia nel caso di condanna sia nel caso di proscioglimento od assoluzione per cause diverse da quelle che incidono sulla materialità del fatto, sempre che non venga escluso il rapporto tra la "res" ed il fatto di contrabbando” (Cass., sez. III, 19.10.2007 n. 38724. Nello stesso senso, peraltro, si vedano ad esempio Cass., sez. III, 7.7.2010 n. 25887; Cass., sez. III, 7.2.2002, n. 4739). La Suprema Corte ha, infatti, rilevato che nel caso di specie, nonostante la formula assolutoria adottata dal Tribunale (la rilevanza del fatto era stata esclusa ex art. 47 c.p., dunque con motivazioni attinenti l’elemento soggettivo del reato), le circostanze concrete – l’imbarcazione fu acquistata in Slovenia, dove fu registrata ai fini della corresponsione della tassa di navigazione; l’imputato aveva inoltre dato tempestiva comunicazione all’ufficio delle imposte sloveno, il quale, come attestato dalla difesa dell’imputato, aveva ritenuto possibile il versamento differito dell’imposta corrispondente all’IVA italiana, in seguito effettivamente pagata dall’imputato - dimostrano l’insussistenza materiale del fatto contestato e l’assenza di profili di pericolosità idonei a giustificare l’applicazione della misura di sicurezza.

Come accennato, l’art. 301 è stato sostituito dall’art. 11 della L. 1991/413.

Nella sua formulazione precedente il comma 2 della norma, che concerneva in particolare i mezzi di trasporto impiegati per la commissione del reato, subordinava la restituzione all’avente diritto estraneo al medesimo alla condizione che gli stessi fossero stati preventivamente ridotti in guisa da non poter più essere utilizzati per la frode.

L’attuale formulazione della norma ha introdotto una più severa ipotesi di confisca obbligatoria la quale si differenzia dalla confisca comune ex art. 240 c.p. in quanto la norma codicistica rende facoltativa la misura ablativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne costituiscono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto; viceversa, la disposizione specifica in materia di contrabbando prevede la confisca obbligatoria in ogni caso.

L’art. 301 D.P.R. 1973/43 rappresenta dunque una deroga alla disciplina comune prevista dall’art. 240 c.p. [in questo senso, ad esempio, Cass., sez. III, 7.2.2002 n. 4739. In dottrina: RUGGIERO, art. 301 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, in Leggi penali complementari commentate, a cura di GAITO-RONCO, 2009, Milano, p. 989; FLORA, Contrabbando doganale, Dig. Pen., III, 1989, Torino, p. 145].

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità infatti la misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria prevista dalla norma in commento, deve sempre essere disposta dal giudice e ciò sia nel caso di condanna sia nel caso di proscioglimento od assoluzione.

L’unica ipotesi in cui, secondo la giurisprudenza, è esclusa l’applicazione della misura ablativa, verificatasi peraltro proprio nel caso all’esame della Suprema Corte nella pronuncia in commento, è quando l’assoluzione o il proscioglimento sia pronunciato per cause che incidono direttamente, escludendola, sulla materialità del fatto ovvero nei casi in cui non sussista un legame tra le cose e la circostanza della loro introduzione illegale nel territorio dello Stato.

Come accennato sul punto la giurisprudenza è costante e non ha subito sostanziali mutamenti di orientamento neppure a seguito della modifica introdotta dalla L. 1991/413. Il principio che qui si commenta è stato ribadito anche nel caso in cui il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione con sentenza (si veda, ad esempio, Cass., sez. III, 7.7.2010 n. 25887; Cass., sez. I, 7.10.2008 n. 38174) ovvero con decreto di archiviazione (ad esempio, Cass., 21.1.2009, n. 2453).

La pronuncia che qui si commenta si pone dunque in linea con il citato e granitico orientamento giurisprudenziale.

La peculiarità del caso concreto può semmai essere rinvenuta nel fatto che l’esclusione della materialità del reato di contrabbando doganale è stata affermata dalla Suprema Corte nonostante il Tribunale abbia pronunciato sentenza di assoluzione con argomentazioni che attengono più propriamente al profilo della consapevolezza soggettiva del reato in capo al suo autore, avendo il giudice di prime cure assolto per errore sul fatto di reato ex art. 47 c.p., e che dunque, alla luce del citato orientamento, avrebbe determinato comunque l’applicazione della misura ablativa prevista dall’art. 301 D.P.R. 1973/43.

La Corte ha invece autonomamente valutato l’esistenza di circostanze (l’acquisto e la registrazione dell’imbarcazione in paese comunitario da parte dell’armatore imputato; l’avvenuta comunicazione al competente ufficio delle entrate e il successivo perfezionamento per quanto differito dell’obbligazione fiscale) che vanno ad incidere direttamente sulla materialità del fatto.

La Cassazione ha cioè statuito che il fatto commesso dall’imputato era, prima che non rimproverabile, già privo di lesività per il bene giuridico, e quindi a maggior ragione carente di ogni profilo di pericolosità tale da giustificare la misura di sicurezza patrimoniale.

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Cassazione Penale, Sentenza 11/1/2012, n. 429

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