giovedì 23 febbraio 2012
19 gennaio 2012
Il Primo Presidente della Corte, con provvedimento del 4 luglio 2011, aveva assegnato alle Sezioni Unite il ricorso nel quale si poneva la questione se il giudice della esecuzione avesse o meno la competenza a valutare la domanda del condannato che sosteneva la inesistenza della propria obbligazione al pagamento di determinate spese processuali (in particolare il ricorrente aveva sostenuto la non debenza parziale del credito preteso nei propri confronti).
Condanna alle spese, chi corregge gli errori di calcolo?

Il Procuratore Generale di udienza aveva in proposito sostenuto che la competenza del giudice dell’esecuzione fosse limitata alle questioni concernenti la esistenza del titolo esecutivo, mentre ogni altra questione andasse devoluta al giudice civile.

Infatti nella giurisprudenza di legittimità un orientamento maggioritario aveva sostenuto che in materia di spese processuali le questioni rientranti nella competenza del giudice dell’esecuzione sarebbero soltanto quelle che attengono alla esistenza o validità del titolo utilizzato per l’azione di recupero, mentre quelle concernenti l’ammontare delle spese inserite nella nota dell’ufficio campione penale dovessero essere poste innanzi al giudice civile. E’ ciò anche dopo la riforma del regime delle spese introdotta nel 2002, così come di quella successiva del 2009.

Più di recente era stato ritenuto che il giudice penale difettasse di giurisdizione nel caso in cui non si ponessero questioni sulla validità del titolo, anche se con soluzioni processuali “diverse”.

A fronte di ciò la sezione remittente aveva ritenuto che potesse configurarsi un contrasto circa la natura della condanna alle spese e sulla applicazione delle norme che ne regolano la disciplina, più in particolare esistendo una contrapposizione fra le decisioni assunte in sede civile e penale dal giudice di legittimità, con riferimento alla competenza e/o giurisdizione.

Le Sezioni Unite hanno confermato l’orientamento secondo il quale la domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve essere proposta nella forma della opposizione all’esecuzione in sede civile.

La Corte ha osservato come il tradizionale riparto delle attribuzioni spettanti in materia di spese processuali penali fra giudice dell’esecuzione penale e giudice dell’opposizione all’esecuzione in sede civile sia fissato dagli artt. 691, comma 2 e 695 c. p. p., e che tale assetto non si stato posto in discussione dalla modifica legislativa di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Più in particolare la decisione evidenzia come al giudice penale vanno riportate le questioni sulla emissione e portata della stessa statuizione penale di condanna alle spese, mentre al giudice civile dell’opposizione all’esecuzione le contestazioni relative alla concreta attuazione quantificatoria della statuizione penale.

Pertanto il principio di diritto emesso sul punto è stato il seguente: “la domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall’ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.”.

In motivazione è stato poi precisato che qualora sia stato investito il giudice penale nelle forme dell’incidente di esecuzione, questi deve dichiarare (non il proprio difetto di giurisdizione ma solo il) non luogo a provvedere sull’istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione alla risottoposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all’esecuzione forzata.

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(Cassazione penale Sentenza 12/01/2012, n. 491)